Credo che l’ordinanza del Tribunale di Firenze dell’11 Aprile 2022 meriti attenzione perché è l’ennesima dimostrazione di come sia difficile, per un’agenzia comunicativa, avere ben precisi i limiti e confini del proprio agire.
“Passeggio per Firenze, mi ricordo qualcosa circa il copyright che mi ha insegnato il prof… tipo che un libro è protetto fino a 70 anni dalla morte e del suo autore ed una fotografia 20 dalla sua realizzazione… ricorderò bene? Boh… Macchissene’! Sono a passeggiare per Firenze: incrocio una statua bellissima e ben più antica di qualche decennio… Sì che la posso fotografare e farci quel che mi pare magari anche contribuendo a qualche strategia di marketing irriverente per l’agenzia in cui lavoro!”
E qui “casca l’asino” perché non solo le opere d’arte “realizzate da più di 50 anni e riconosciute come di interesse culturale possano essere oggetto di riproduzione per fini commerciali solo previa autorizzazione dell’amministrazione consegnataria del bene e a fronte del pagamento del canone stabilito da tale amministrazione” ma una recente sentenza del Tribunale di Firenze ha stabilito che è possibile censurare «gli utilizzi offensivi e che snaturano il bene a fini commerciali e pubblicità» dell’opera d’arte stessa. Quindi, se corre il vil denaro, muoversi sempre coi piedi di piombo ed informarsi molto bene su quali possono essere limiti e confini del proprio agire comunicativo… il copyright strike è sempre in agguato!

E nel frattempo che si è conclusa la diatriba sul David ecco che si apre quella sul Venere di Botticelli sempre per uso improprio e su iniziativa della Galleria degli Uffizi mentre fa grande scalpore il mancato accordo fra Pantone e Adobe che comporta, per i non abbonati premium, la sostituzione di alcuni colori pantone con il nero per i progetti già realizzati!?!